Le somme dovute ad un risarcimento del danno biologico possono rientrare nella componente reddituale dell’ISEE? È il caso affrontato dal TAR Toscana con la sentenza n.294/2026 del 28 gennaio 2026, riguardante un bambino con disabilità gravissima. Il punto di Aduc.
La controversia nasce dalla situazione di una famiglia con un minore affetto da disabilità gravissima dalla nascita, causata – secondo quanto emerge – da una non corretta gestione della gravidanza. I genitori avevano ottenuto un risarcimento dall’Azienda USL Toscana Centro. Ma proprio quelle somme risarcitorie, anziché restare ciò che sono, cioè una compensazione economica per un danno immenso e irreversibile, sono state computate nell’ISEE, determinando il superamento della soglia prevista per l’accesso al contributo destinato alle gravissime disabilità.
Da qui l’istanza rivolta alla Società della Salute e all’INPS: escludere quelle somme dal patrimonio rilevante ai fini ISEE, sulla base delle norme che impediscono di considerare come ricchezza disponibile ciò che costituisce invece ristoro di una lesione e presidio minimo di sopravvivenza familiare.
Le due amministrazioni, però, non hanno risolto la questione. Hanno fatto ciò che troppo spesso accade quando il cittadino chiede tutela: si sono chiamate fuori, ciascuna negando la propria competenza.
Il TAR non è entrato nel merito sostanziale della pretesa, ma ha chiarito un punto decisivo: una controversia di questo tipo non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quella del giudice ordinario.
Sebbene si tratti di un “ulteriore rimpallo”, quello della giustizia, è condivisibile e lineare.
Quando si discute della corretta applicazione di norme che riconoscono direttamente un diritto alla prestazione secondo lo schema norma-fatto-effetto, e l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, la posizione del cittadino non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo. In questi casi la pubblica amministrazione non deve scegliere se concedere il beneficio o in quale misura farlo, ma deve semplicemente applicare correttamente parametri normativi già dati.
È un chiarimento importante, perché evita che le famiglie, già schiacciate da carichi assistenziali enormi, siano costrette a inseguire gli enti nel consueto rimpallo di responsabilità.
Ed è importante anche per un motivo più generale: ribadisce che i diritti sociali non cessano di essere diritti solo perché passano attraverso moduli, soglie ISEE e procedimenti amministrativi. E li si può azionare innanzi al giudice ordinario.
Sul piano sostanziale resta poi un dato che dovrebbe essere ovvio, ma che evidentemente va ancora ribadito. Le somme risarcitorie non sono indice di capacità economica. Non segnalano benessere. Non sono “disponibilità” in senso reale. Rappresentano, al contrario, il tentativo necessariamente incompleto dell’ordinamento di compensare un danno grave e permanente. Considerarle come elemento ostativo all’accesso a prestazioni assistenziali significa alterarne la funzione e produrre un effetto discriminatorio nei confronti di chi ha già subito una lesione radicale dei propri diritti.
Per questo il punto non è solo tecnico, ma politico e culturale. Ogni volta che l’amministrazione tratta il risarcimento come una ricchezza da spendere contro la persona disabile, sta dicendo, in sostanza, che il danno può essere monetizzato due volte: prima con la lesione, poi con la perdita dei sostegni. È una logica inaccettabile.
Può però tornare utile su un terreno specifico: quello delle controversie in cui l’ISEE venga utilizzato per incidere su un diritto assistenziale già conformato dalla legge. In questi casi il messaggio del TAR è chiaro: non c’è spazio per schermarsi dietro il difetto di competenza reciproco tra enti, né per trasformare in potere amministrativo ciò che è solo un obbligo di corretta applicazione della normativa.
In altre parole, quando la legge riconosce direttamente il diritto e l’amministrazione deve solo prenderne atto, il cittadino non sta chiedendo una favorevole valutazione. Sta pretendendo l’adempimento di un’obbligazione giuridica.
Ed è bene ricordarlo, perché troppo spesso nel settore della disabilità, la prima barriera non è la mancanza della norma, ma la sistematica difficoltà di farsela applicare.
Claudia Moretti – legale, consulente Aduc
