Critiche da Firenze Democratica e Sinistra Progetto Comune.
“Dalla lettura dei giornali, apprendiamo che il Tar Toscana ha accolto il ricorso della proprietà dell’Ex Bufalini che aveva impugnato la variante urbanistica approvata nel luglio 2024, e ciò anche se proprio i due colossi dell’Ex Teatro Comunale e dell’Ex Bufalini erano stati esclusi dal blocco perché la giunta aveva accolto le loro osservazioni perché si trattava di investimenti rilevanti. E allora perché l’Ex Bufalini ha impugnato lo stesso la variante e poi anche il successivo regolamento e l’Ex Teatro comunale no? Perché l’Ex Teatro comunale nell’estate 2024 aveva finito i lavori e ha potuto quindi avviare subito l’attività turistica, circostanza che gli ha permesso di star fuori anche dai divieti poi introdotti poi dal regolamento sulla base della nuova Legge regionale Toscana, mentre l’Ex Bufalini non aveva ancora finito i lavori (come non li ha finiti neppure oggi), e quindi ha ricorso al Tar per sottolineare proprio questo contrasto: se la variante urbanistica gli consentiva di fare affitto turistico, il regolamento introdotto dopo no perché faceva salve solo le attività già avviate alla data del 31.12.2024″.
A dirlo è Cecilia Del Re, Capogruppo di Firenze Democratica, che prosegue: “Il giudice, nella sentenza (Tar Toscana 1028/2026), ha ravvisato questa contraddittorietà, e quindi il mancato coordinamento tra Piano operativo e Regolamento, ed ha dunque accolto il ricorso del colosso dell’Ex Bufalini”.
Così si legge nella sentenza: ‘Regolamento e variante al piano operativo rappresentano cioè, nelle stesse intenzioni del Comune, fonti concorrenti volte a regolare il medesimo fenomeno, e, in quanto tali, richiedono di essere adeguatamente coordinate: di contro, il coordinamento manca, giacché alla disciplina transitoria di salvezza prevista dalla variante non corrisponde un’analoga disciplina transitoria nel regolamento, con il risultato che alla ricorrente lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve è consentito dalla variante, ma, allo stesso tempo, impedito dal regolamento’.
“Al momento dell’approvazione della variante il nostro gruppo consiliare – ricorda Del Re – cercò più volte di sottolineare il peso dell’accoglimento delle osservazioni di Hines (Ex Teatro Comunale) e Namira (Ex Bufalini), oltreché l’ingiustizia sociale, ma tutti e tre i gruppi di maggioranza votarono per l’accoglimento di quelle osservazioni (e furono le uniche accolte, respinte quelle dei piccoli proprietari), dando così da una parte il via alle attività turistiche all’Ex Teatro Comunale, e offrendo dall’altra la motivazione al Tar per confermare la possibilità di svolgere negli immobili di via Bufalini l’attività turistica”.
“A nostro avviso c’erano gli estremi per respingere quelle osservazioni, e ciò soprattutto per questioni di giustizia sociale. In ogni caso, leggere, come scritto in sentenza, che è stata l’amministrazione ad escludere quegli immobili dal blocco, e che la pianificazione urbanistica prevale sui regolamenti commerciali, ci fa preoccupare non poco. Perché sé quella variante non viene eliminata chissà quanti altri in futuro potranno accampare i medesimi diritti acquisiti”.
“Il TAR Toscana ha stabilito che il complesso immobiliare di via Bufalini – 18.000 mq tra via Bufalini e piazza Brunelleschi, ex sede della Cassa di Risparmio, oggi di proprietà di una società di gestione patrimoniale milanese – può destinare i propri 150 appartamenti alle locazioni turistiche brevi. Il Comune ha risposto che si tratta di un ‘caso specifico’. È un caso specifico. Ma il principio giuridico che lo fonda è generale, e nessuno ha ancora risposto a una domanda semplice: quanti altri casi come questo esistono nel centro storico di Firenze?”
Lo affermano, in una nota, Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, e Francesca Lupo, Sinistra Progetto Comune Quartiere 1.
“La storia – ricostruiscono – non inizia con la sentenza TAR. Nel 2015 il Regolamento Urbanistico dell’amministrazione Nardella include la scheda norma AT 12.01 dedicata al complesso, con destinazioni d’uso ampie. Nel 2017 il Comune firma la convenzione attuativa con il proprietario dell’epoca: quella convenzione, secondo il TAR, non prevede ‘alcuna limitazione rispetto alla facoltà di destinare le unità immobiliari alla locazione di breve durata’. Fin qui il passato. Ma la parte più rilevante viene dopo. Nel settembre 2023 – quando il Piano Operativo era già in costruzione e la direzione politica sugli affitti brevi era chiara – la Direzione Urbanistica ha approvato l’atto unilaterale d’obbligo relativo al complesso Bufalini (DD 07456/2023), re-consolidando il regime della convenzione 2017 e rendendo ancora più solide le pretese della proprietà. Quell’atto è stato approvato dall’amministrazione Funaro, non da Nardella. Nell’ottobre 2023 la società proprietaria dell’epoca – Colony Capital – ha versato al Comune la monetizzazione della quota di housing sociale prevista dal piano, pagando in denaro anziché costruire case: il Comune ha incassato e ha usato quei fondi per un intervento all’ex caserma dei Carabinieri di Santa Maria Novella (DD 10599/2023). La componente sociale di uno dei complessi più grandi del centro storico è stata fisicamente spostata altrove, con un assegno. Nell’aprile 2024 la proprietà è passata a una società di gestione patrimoniale milanese che gestisce oltre 1,5 miliardi di asset, subito autorizzata a eseguire il progetto operativo di bonifica del sito (DD 03350/2024). Nell’aprile 2025 il Consiglio comunale ha approvato la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo in materia di locazioni turistiche brevi, rafforzando il divieto nel perimetro UNESCO (DC/2025/00019): contestualmente procedeva la causa al TAR. A maggio 2026 il TAR ha dato ragione alla proprietà”.
“Il TAR ha chiarito – proseguono Palagi e Lupo – che il vizio del regolamento accertato non produce effetti erga omnes: vale solo per il complesso Bufalini. Ma il principio che ha usato per arrivarci – le convenzioni attuative che precedono il regolamento non possono essere vanificate da quel regolamento – è un principio generale del diritto urbanistico e amministrativo. Questo significa che qualunque proprietà nel centro storico UNESCO che abbia una convenzione attuativa o un atto d’obbligo stipulato prima dell’entrata in vigore della disciplina sulle locazioni turistiche brevi può teoricamente avanzare la stessa pretesa. Il numero di queste convenzioni non è pubblico. Non esiste, che risulti, una ricognizione ufficiale del Comune su quante siano e quali clausole contengano”.
Con un’interrogazione alla Giunta, Sinistra Progetto Comune, chiede di rispondere a quattro domande:
- Se abbia condotto o intenda condurre questa ricognizione sistematica;
- Se ci siano altri ricorsi pendenti al TAR con le stesse argomentazioni;
- se ritenga la disciplina del Piano Operativo ancora efficace o intenda integrarla;
- E, questa è la domanda più diretta, se in sede di approvazione dell’atto d’obbligo del settembre 2023 fosse stata valutata la compatibilità con il Piano Operativo in costruzione e la sua variante sugli affitti brevi (la risposta a quest’ultima domanda avrà un valore chiarificatore).
“La risposta di Palazzo Vecchio alla sentenza è che il piano anti-affitti brevi va avanti. È possibile – concludono -. Ma un piano urbanistico che ha già un buco certificato dal TAR di 18.000 mq nel cuore del centro storico UNESCO – e che non sa quanti buchi analoghi abbia – non è una politica, è un annuncio”.
In copertina: Wikimedia Commons
